 |
 |

Con il DPCM del 1 marzo 1991, vengono fissati i "Limiti massimi di esposizione al rumore nell'ambiente esterno e nell'ambiente interno". Il territorio urbano viene di fatto suddiviso in classi di destinazione d'uso. Sulla base della zonizzazione sono definiti per l'esterno i valori dei limiti massimi che sono tollerati per il livello sonoro equivalente Leq(A), durante i periodi diurni e notturni. L'attuazione di quanto sopra stabilito, rientra tra i compiti assegnati agli organismi regionali, provinciali e comunali.
Valori dei limiti massimi del livello sonoro equivalente (Leq A) relativi alle classi di destinazione d'uso del territorio di riferimento |
| Classi di destinazione d'uso del territorio |
Tempi di riferimento |
| Diurno |
Notturno |
I aree particolarmente protette |
50 |
40 |
II aree prevalentemente residenziali |
55 |
45 |
III aree di tipo misto |
60 |
50 |
IV aree di intensa attività umana |
65 |
55 |
V aree prevalentemente industriali |
70 |
60 |
VI aree esclusivamente industriali |
70 |
70 |
| Limiti Massimi: Leq in dB(A) |
|
Per l'ambiente interno il DPCM prescrive il criterio differenziale equivalente uguale a 5 dB(A) di giorno e 3 dB(A) di notte. La differenza si calcola tra il livello disturbante detto "ambientale" e il livello di fondo detto "residuo". Se però, a finestra chiusa, il livello ambientale è inferiore a 40 dB(A) di giorno e a 30 dB(A) di notte, la presunta immissione sonora deve considerarsi accettabile. Altre puntualizzazioni sono state previste, ma qui non riportate, perché di competenza specialistica, oppure perché riguardanti rumori di origine interna (ascensori, servizi, impianti, ecc.) che non coinvolgono direttamente le superfici vetrate. La Legge 447 del 26 ottobre 1995 o "Legge quadro sull'inquinamento acustico", pone come obiettivo prioritario, la tutela dell'ambiente e della salute umana. Anche il settore delle costruzioni viene direttamente interessato dalle nuove normative in ciò che concerne la concezione tecnologica e tipologica dei componenti di edifici nuovi o da recuperare, riguardo al livello di protezione passiva che devono offrire nei confronti della propagazione del rumore. Il Decreto applicativo della 447 emesso in data 5 dicembre 1997, fissa con la Tabella A le categorie degli ambienti abitativi da prendere in esame, indica tra gli elementi di partizione orizzontali e verticali le grandezze di riferimento, e nella Tabella B i requisiti acustici passivi, per ogni categoria di edifici, dei loro componenti e degli impianti tecnologici.
| Tabella A |
Classificazione degli ambienti abitativi (art. 2) |
| Categoria A |
Edifici adibiti ad uso residenziale |
| Categoria B |
Edifici adibiti ad uffici e assimilati |
| Categoria C |
Edifici adibiti ad alberghi, pensioni e attività assimilabili |
| Categoria D |
Edifici adibiti ad ospedali, cliniche, case di cura e assimilabili |
| Categoria E |
Edifici adibiti ad attività scolastiche a tutti i livelli e assimilabili |
| Categoria F |
Edifici adibiti ad attività ricreative o di culto e assimilabili |
| Categoria G |
Edifici adibiti ad attività commerciali o assimilabili |
|
| Tabella B |
Requisiti acustici passivi degli edifici, dei loro componenti e degli impianti tecnologici |
| Categorie di cui alla Tab. A |
Parametri |
| Rw(*) |
D2m,nT |
Ln w |
Ls max |
LAeq |
| 1 |
D |
55 |
45 |
58 |
35 |
25 |
| 2 |
A - C |
50 |
40 |
63 |
35 |
35 |
| 3 |
E |
50 |
48 |
58 |
35 |
25 |
| 4 |
B - F - G |
50 |
42 |
55 |
35 |
35 |
|
Particolare attenzione viene riservata all'isolamento acustico standardizzato di facciata, definito da:
| D2m,nT = D2m + 10 log T/T0 |
|
dove:
D2m = L1.2m-L2 è la differenza di livello sonoro. L1,2m = livello pressione esterna a 2 m dalla facciata. L2 = livello pressione interna ambiente ricevente. T e T0 = tempo di riverberazione interno e di riferimento.
L'isolamento standardizzato risulterà dalla media ponderata tra gli elementi componenti di facciata, ad esempio tra finestrature e pareti murarie, tra vetri e strutture leggere di alluminio, ecc. Poiché i valori stabiliti si riferiscono ai componenti di facciata in opera, sarà opportuno incrementare saggiamente i valori dell'indice di valutazione Rw specifico del vetro, in funzione non solo del tipo di serramento previsto, ma altresì degli elementi complementari di facciata (ponti acustici) rigorosamente vagliati.
Si applica il D.P.C.M. pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n° 297 del 22/12/97 che determina i requisiti acustici passivi degli edifìci.
La legge fissa le prestazioni di fonoisolamento ammissibile per la facciata (in cui i vetri sono particolarmente coinvolti), per le pareti, i solai, i soffitti. I limiti dipendono dalla destinazione d'uso degli edifìci; classificazioni e valori limite prescritti sono nello schema che segue:
Destinazione d'uso degli edifici |
Fonoisolamento di facciata dB |
Categoria A - residenze ed assimilabili |
40 |
Categoria B - uffici ed assimilabili |
42 |
Categoria C - alberghi, pensioni ed assimilabili |
40 |
Categoria D - ospedali, case di cura ed assimilabili |
45 |
Categoria E - scuole di tutti i livelli ed assimilabili |
48 |
Categoria F - attività ricreative, di culto ed assimilabili |
42 |
Categoria G - attività commerciali ed assimilabili |
42 |
|
N.B.: il valore dell'isolamento si riferisce alla facciata nel suo complesso. Per rispettare la legge, occorre che i componenti significativi, come le finestre o i vetri, abbiano prestazioni allineate.
La rete Climalit è in grado di fornire vetrate capaci di soddisfare tutte le esigenze prescritte dallle sopra citate leggi.
In particolare, in materia di fonoisolamento, la SGG Climalit copre le prestazioni da 40 a 51 dB.
Per l'isolamento termico, le vetrate isolanti prodotte dalla rete Climalit sono studiate per soddisfare tutte le prescrizioni, anche quelle in vigore dal 2011, ruducendo così la perdita di calore attraverso le finestre, facendo risparmiare energia/denaro e migliorando il comfort abitativo.
Per facilitare la scelta dei prodotti consultare la seguente tabella:
| Tabella riepilogativa composizioni acustiche con valutazione ISO 140/3 e ISO 717-1 |
| Indice di riduzione acustica |
Denominazione commerciale composizione |
Peso Kg/m2 |
Spessore mm |
| Rw |
C |
Ctr |
| 39 |
-2 |
-4 |
SGG Climalit Silence 39/20 |
34 |
20 |
| 40 |
-2 |
-4 |
SGG Climalit Silence 40/21 |
36 |
21 |
| 41 |
-2 |
-6 |
SGG Climalit Silence 41/27 |
37 |
27 |
| 42 |
-2 |
-6 |
SGG Climalit Silence 42/29 |
42 |
29 |
| 43 +/- 0,5 |
-2 |
-6 |
SGG Climalit Silence 43/32 |
42 |
32 |
| 44 |
-2 |
-6 |
SGG Climalit Silence 44/34 |
46 |
34 |
| 45 |
-2 |
-6 |
SGG Climalit Silence 45/34 |
47 |
34 |
| 46 |
-2 |
-6 |
SGG Climalit Silence 46/37 |
54 |
37 |
| 47 |
-2 |
-7 |
SGG Climalit Silence 47/36 |
53 |
36 |
| 48 +/- 0,5 |
-2 |
-7 |
SGG Climalit Silence 48/36 |
53 |
41 |
| 49 |
-2 |
-7 |
SGG Climalit Silence 49/42 |
54 |
42 |
| 50 |
-2 |
-7 |
SGG Climalit Silence 50/46 |
54 |
46 |
| 51 |
-2 |
-5 |
SGG Climalit Silence 51/48 |
68 |
47 |
|
Le prestazioni acustiche delle finestre: punti da considerare
Le prestazioni acustiche di una finestra sono valutate, secondo ISO, con il Potere Fonoisolante misurato in laboratorio, analogamente a quanto viene fatto per il vetro. Tuttavia esistono altri parametri importanti da considerare e cioè: - l'accuratezza della posa della finestra - la protezione acustica del cassonetto - le caratteristiche della parte cieca della parete - il rapporto di superficie tra la parte cieca della parete e quella delle finestre - il funzionamento dell'insieme serramento-vetro.
Esistono ora i presupposti per stimare il potere fonoisolante di una parete con finestra in funzione di 3 parametri variabili: - il rapporto tra la superficie della parte cieca della parete e di quella della finestra - il potere fonoisolante del vetro e quindi della finestra - il potere fonoisolante della parte cieca della parete.
Nell'edilizia residenziale urbana il valore del potere fonoisolante da consigliare è tra i 40 e i 43 dB. Nel terziario il valore da consigliare è dai 43 dB in su.
 |
 |
|
 |
Servizio Clienti
Per consulenze personalizzate contattate il Servizio Clienti, a vostra disposizione con competenza e professionalità. |
 |
 |
 |
|
 |
|
|
 |