climalit news: regolamentazione energetica degli edifici: resta l'obbligo della certificazione

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La legge n° 133 del 6 agosto 2008 ha introdotto delle modifiche riguardo alla regolamentazione energetica degli edifici. In particolare ha stabilito che non c'è più l'obbligo di presentare all'atto della compravendita o della locazione il certificato energetico dell'immobile.

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01 Ottobre 2008 - Climalit News: Regolamentazione energetica degli edifici: resta l'obbligo della certificazione

La legge n° 133 del 6 agosto 2008 ha introdotto delle modifiche riguardo alla regolamentazione energetica degli edifici. In particolare ha stabilito che non c'è più l'obbligo di presentare all'atto della compravendita o della locazione il certificato energetico dell'immobile.
Secondo questa modifica, i notai non devono più allegare la predetta documentazione l'assenza della quale invalidava l'atto. Ma attenzione, non è abrogato l'obbligo della certificazione. La certificazione era e resta obbligatoria con le stesse scadenze temporali di applicazione.
Ciò che è cambiato è solo l'obbligo dei notai di allegare questa documentazione al contratto. Vi è un'altra annotazione da fare, essendo prevista la "clausola di cedevolezza", a tutta la materia si applicano le regole più severe vigenti localmente.
Ne consegue che, se le Autorità regionali o locali hanno stabilito regole più restrittive delle leggi nazionali (n° 192, n° 311, n0 133), sono le locali che si debbono rispettare.

Zona
climatica
Città capoluogo (secondo DPR 412)
A Lampedusa, Porto Empedocle
B RC - TP - PA - ME - SR - CT - AG
C IM - LT - CE - BN - NA - SA - BA - TA - BR LE - CS - CZ - RG - SS - CA
D VR - TS - SV - GE - SP - MS - LU - PT - FI - LI - PI - SI - GR - TR - PS - AN - MC - AP
VT - RM - TE - PE - CH - IS - AV - FG - MT - CL - NU
E TO - VC - NO - AT - AO - VA - CO - SO - MI - BG - BS - PV - CR - MN - BZ - TN - VI - BL
TV - VE - PD - RO - UD - GO - PN - PC - PR - RE - MO - BO - FE - RA - FO - AR
PG - RI - FR - AQ - CB - PZ - EN
F CN

Le regioni: Lombardia, Piemonte, Valle d'Aosta, Liguria ed Emilia, hanno già legiferato al riguardo e prescritto la certificazione energetica come documento necessario per la validità dell'atto; altre regioni stanno elaborando leggi simili e non è affatto escluso, poi, che anche nelle regioni non elencate vi siano dei regolamenti comunali che lo prescrivono.

In tutte queste aree il certificato è quindi necessario per stipulare l'atto.

Massima Trasmittanza Termica ammissibile UW/m2k

Zona
climatica
Finestra
(serramento + vetro)
Vetro
A 5.0 4.5
B 3.6 3.4
C 3.0 2.3
D 2.8 2.1
E 2.4 1.9
F 2.2 1.7
Sempre in materia di risparmio energetico, ricordiamo che la legge 311 del dicembre 2006, ha previsto una ulteriore riduzione della massima trasmittanza termica ammissibile per i vetri applicabili nelle finestre o sulle facciate a partire dal 1 luglio 2008.
Mettendo in relazione i valori di trasmittanza prescritti con le prestazioni delle vetrate, si rileva che:
- il vetro float singolo non può essere utilizzato in alcuna località.
- la vetrata isolante 4-12-4 soddisfa le prescrizioni soltanto nelle zone A e B.
- per tutte le altre zone (C, D, E, F), è necessaria una vetrata isolante con deposito basso emissivo.
Oltre agli aspetti relativi al risparmio energetico fin qui trattati, non si deve dimenticare che il vetro, in quanto componente significativo dell'involucro edilizio, è coinvolto anche nell'assicurare il fono isolamento degli edifici.
I valori normali, pur riferendosi al fonoisolamento della facciata nel suo insieme, hanno tuttavia bisogno che la prestazione dei singoli componenti sia adeguata altrimenti il valore complessivo non può essere raggiunto. Se si confrontano i valori prestazionali di una comune vetrata con i limiti
di legge, risulta chiaro che la vetrata isolante 4-12-4 non è in grado di consentire il rispetto di detti limiti.
Per ottenere i valori prescritti, occorre utilizzare vetrate costituite da vetro di spessore consistente che può essere ridotto da stratificati fono isolanti i quali, oltre a consentire di ridurre gli spessori, essendo vetri di sicurezza, consentono anche la soddisfazione delle prescrizioni a quest'ultimo riguardo.

Volendo riassumere quanto espresso in precedenza, possiamo dire che:
- la vetrata usuale 4-12-4 non è adeguata nè per l'aspetto energetico (salve le zone climatiche A e B) nè per l'isolamento acustico.

Composizione della vetrata Prestazione di fonoisolamento
4 - 12 - 4 Rw = 29
4 - 12 - 44.1 Rw = 35
33.1 - 12 - 44.1 silence Rw = 40

- la vetrata 4-12-4 con basso emissivo è adeguata in tutte le zone per le prescrizioni termiche ma non lo è per il fono isolamento.
- la vetrata 33.1-12-44.1 basso emissivo-silence soddisfa i requisiti termici, quelli acustici del residenziale/ degli alberghi e quelli di sicurezza più comuni.
In estrema sintesi, per adeguarsi alle prescrizioni di legge, la vetrata deve contenere:
- coating basso emissivo (escluse zone A e B)
- spessore di vetro intorno ai 20 mm, riducibile impiegando prodotti stratificati Silence che soddisfano anche le esigenze di sicurezza.

Destinazione d'uso dell'edificio

Fono isolamento
di facciata dB
A Residenze ed assimilabili 40
B Uffici ed assimilabili 42
C Alberghi, pensioni ed assimilabili 40
D Ospedali, case di cura ed assimilabili 45
E Scuole di tutti i livelli ed assimilabili 48
F Attività ricreative, di culto ed assimilabili 42
G Attività commerciali ed assimilabili 42




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